(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 52 Ordinario del 21 giugno 2022) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La presente legge reca disposizioni per la qualita' e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonche' per la stabilita' occupazionale nei contratti pubblici d'appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione o dei soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e della normativa statale di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, di seguito denominato Codice, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e successive modifiche, nonche' al decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143 (Definizione di un sistema di verifica della congruita' dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili). 2. Al fine di rafforzare il controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, le stazioni appaltanti, in caso di subappalto, procedono nel rispetto, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, del Codice e successive modifiche.