(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
                 n. 52 Ordinario del 21 giugno 2022) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La presente  legge  reca  disposizioni  per  la  qualita'  e  la
sicurezza del lavoro,  per  il  contrasto  al  dumping  contrattuale,
nonche'  per  la  stabilita'  occupazionale  nei  contratti  pubblici
d'appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale, il  cui
affidamento sia di competenza della Regione o  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 2, nel rispetto della normativa dell'Unione  europea  in
materia di aggiudicazione degli appalti pubblici  e  della  normativa
statale di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice
dei contratti pubblici) e successive modifiche, di seguito denominato
Codice, al decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,  n.  123,  in  materia  di
tutela della salute e della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro),  al
decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76  (Misure  urgenti   per   la
semplificazione   e   l'innovazione   digitale)    convertito,    con
modificazioni,  dalla  legge  11   settembre   2020,   n.   120,   al
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del  Piano  nazionale
di ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle
strutture amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108 e successive modifiche, nonche'  al  decreto  ministeriale  25
giugno 2021, n. 143 (Definizione di  un  sistema  di  verifica  della
congruita'   dell'incidenza   della   manodopera   impiegata    nella
realizzazione di lavori edili). 
  2. Al fine di rafforzare il controllo delle attivita' di cantiere e
piu' in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una piu' intensa
tutela delle condizioni di lavoro e della salute  e  sicurezza  delle
lavoratrici e dei lavoratori, le  stazioni  appaltanti,  in  caso  di
subappalto,  procedono  nel  rispetto,  in  particolare,  di   quanto
previsto  dall'articolo  105,  comma  2,  del  Codice  e   successive
modifiche.